(massima n. 1)
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, č integrata dall'approfittamento delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e la modalitā mafiosa della condotta prescinde dall'appartenenza mafiosa del suo autore, che configura la diversa aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3 c.p..