(massima n. 1)
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la deroga, prevista dal comma sesto dell'art. 630 c.p., alla regola generale della comparazione di circostanze, disciplinata dall'art. 69 c.p., riguarda le sole fattispecie criminose regolate dai commi secondo e terzo del medesimo art. 630 e non si applica, al riconoscimento di circostanze attenuanti con riferimento all'ipotesi contemplata dal primo comma dell'art. 630, per la quale, quindi, si osservano le regole ordinarie.