(massima n. 1)
Ai fini della validitā di una querela, non č necessario l'uso di formula sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontā della persona offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto idonea ad integrare l'atto di querela l'uso della formula "chiedo che si proceda nei confronti di mio cognato per il reato di furto e per tutti i reati che l'Autoritā giudiziaria vorrā ravvisare nell'esposizione dei succitati fatti").