(massima n. 1)
Ricorre la circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da pił persone riunite di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, terza ipotesi, c.p., anche se la vittima non abbia avvertito la presenza delle pił persone nel luogo e al momento della commissione del fatto, e non abbia, quindi, subito una maggiore intimidazione. (Nella specie, uno dei concorrenti era rimasto all'esterno del locale teatro della rapina alla guida dell'auto che sarebbe servita alla fuga sua e dei correi).