(massima n. 1)
Il delitto di atti persecutori cosiddetto "stalking" (art. 612 bis c.p.) č un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali č idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non č essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumitā.