(massima n. 1)
Il dipendente ospedaliero che avverta sollecitamente gli impresari di pompe funebri del decesso imminente o già avvenuto dei ricoverati, pone in essere un atto contrario ai doveri d'ufficio, suscettibile di assumere rilievo come elemento di una condotta corruttiva, poiché attraverso la rivelazione di notizie d'ufficio riservate o segrete per i terzi, e delle quali non ha, comunque, disponibilità, viola i doveri di correttezza ed imparzialità posti a carico dei pubblici dipendenti. (Nella specie, è stata ritenuta sussistente la responsabilità degli infermieri ospedalieri; è stata, al contrario, esclusa la configurabilità di un dovere funzionale di correttezza ed imparzialità a carico dei tecnici addetti alla manutenzione della struttura ospedaliera, delle guardie giurate addette alla vigilanza e degli operatori di cooperative private che avevano prestato servizi accessori su richiesta dei congiunti delle persone poi decedute, o comunque prossime a morire).