(massima n. 1)
Non č configurabile, in virtł del principio di specialitą (art. 15 c.p.) il delitto di violenza privata, qualora la violenza fisica o morale sia usata direttamente ed esclusivamente per il fine previsto dal reato di sequestro di persona, e cioč per privare la vittima della libertą. (Nella specie la parte offesa fu picchiata, spogliata dei cellulari e "caricata" su un auto in cui ebbe inizio la privazione della sua libertą).