(massima n. 1)
Non causa nullitą l'errore nell'indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, nella specie d'appello, ove sia pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva. (La Corte ha rilevato che la data effettiva era indicata sia nella parte alta del modulo utilizzato per il decreto di citazione che nella relazione di notificazione al difensore di fiducia, con il quale l'imputato deve mantenersi in contatto).