(massima n. 1)
L'inapplicabilitą dell'indulto concesso con L. 31 luglio 2006 n. 241 alle pene irrogate per i reati indicati nell'art. 1, comma secondo, lettera b) della stessa legge opera solo con riferimento ai delitti consumati e non si estende ai delitti tentati. (In motivazione, la S.C. ha riferito il principio enunciato in massima anche ai reati indicati nell'art. 1, comma secondo, lett. a), L. n. 241 del 2006).