(massima n. 1)
In caso di pene concorrenti, inflitte con plurime sentenze di condanna, l'indulto non può essere imputato a una singola pena prima che si proceda al cumulo materiale, ma si applica una sola volta dopo la formazione del cumulo, nell'ambito del quale va individuata la più grave delle pene concorrenti, da assumere a base di calcolo per la determinazione del limite moderatore del quintuplo previsto dall'art. 78, comma primo, c.p..