(massima n. 1)
La prescrizione del reato maturata anteriormente alla rinuncia all'appello proposto dal solo P.M. avverso sentenza di condanna dell'imputato va dichiarata dalla Corte di cassazione, qualora non vi abbia provveduto il giudice di secondo grado che erroneamente abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione, sempre che non emergano elementi certi per un proscioglimento dell'imputato nel merito.