(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il rigetto della relativa richiesta se motivato esclusivamente in ragione del fatto che la pena pecuniaria irrogata congiuntamente a quella detentiva, una volta ragguagliata ai sensi dell'art. 135 c.p., determina il superamento del limite stabilito per la concessione del beneficio, atteso che, dopo le modifiche introdotte al primo comma dell'art. 163 c.p. ad opera della L. n. 145 del 2004, il giudice può disporre la sospensione della sola pena detentiva, se di per sé non eccedente il limite suddetto, ordinando invece l'esecuzione di quella pecuniaria.