(massima n. 1)
È configurabile l'aggravante della esposizione della cosa per necessità e per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (art. 625, comma primo, n. 7 c.p.) nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di effetti personali sottratti ai clienti di una discoteca, sussistendo, in tal caso, l'abitudine di abbandonare temporaneamente i propri effetti personali per andare sulla pista a ballare; né l'aggravante in questione può essere esclusa da una sorveglianza meramente saltuaria o eventuale da parte del soggetto che abbia la disponibilità delle cose, attesa la "ratio" della norma che è quella di tutelare l'affidamento del presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà.