(massima n. 1)
In tema di furto possono concorrere la circostanza aggravante dell'esposizione delle cose alla pubblica fede e quella comune di cui all'art. 61 n. 5 c. p., in quanto la prima concerne specificamente l'oggetto della sottrazione, commessa su cosa priva di custodia ed essenzialmente affidata al comune sentimento di rispetto verso la proprietą altrui, mentre la seconda attiene al concorso di circostanze tali da determinare uno stato di minorata difesa e quindi da facilitare l'impresa delittuosa. (Fattispecie concernente il furto, da parte di un infermiere, di un orologio di valore sottratto a persona ricoverata in ospedale nel corso di un intervento chirurgico).