(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione ha il dovere di ridurre entro i limiti di legge l'indulto applicato, con pił sentenze di condanna, in misura eccedente quella fissata dal provvedimento di clemenza, perché il giudicato si forma solo sul diritto al beneficio e non sulla sua misura, né questa operazione comporta la revoca dei condoni eventualmente applicati in eccesso, in quanto l'art. 174, comma secondo, c.p. stabilisce che l'indulto si applica una sola volta in sede di cumulo.