(massima n. 1)
L'integrazione della fattispecie criminosa di violenza sessuale non richiede che l'atto sessuale sia finalizzato al soddisfacimento del piacere erotico, essendo necessario e sufficiente, a fronte del dolo generico del reato, che l'agente abbia la coscienza e volontą di realizzare gli elementi costitutivi del medesimo. (Fattispecie di palpeggiamento dei glutei e toccamento del seno della persona offesa posti in essere al fine di intimorire ed umiliare la stessa).