(massima n. 1)
È legittima la decisione con cui il giudice di appello determini la pena base nel massimo edittale e contestualmente conceda le attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 c.p. - si fondano su presupposti diversi. Ne consegue che l'applicazione delle attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto reato. (La S.C. ha ritenuto legittima la decisione con cui il giudice di merito ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche in virtù di un corretto comportamento processuale, pur fissando la pena base nel massimo edittale per la particolare gravità del caso: tassista che pretendendo di effettuare un servizio di trasporto per il quale era stata prenotata altra autovettura colpisce al volto il dipendente dell'albergo che aveva effettuato la prenotazione arrecandogli lesioni e con un pugno alla testa l'autista del taxi prenotato, il quale, caduto a terra, riportava un ematoma cerebrale e decedeva dopo sette giorni).