(massima n. 1)
La prova del dolo nei reati sessuali č desunta, in assenza di esplicite ammissioni dell'imputato, da elementi esterni, in particolare da quei dati della condotta del reo che, per l'offensivitą o per l'obiettivo disvalore sociale, si presentano come maggiormente idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che gli stessi devono essere controllabili sulla base sia di elementi empiricamente riscontrabili che di pertinenti massime di esperienza, rilevando soprattutto le modalitą della condotta e le circostanze ad essa precedenti e susseguenti come, nella specie, i disagi causati alla vittima).