(massima n. 1)
È inammissibile per mancanza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il provvedimento di correzione di errore materiale privo di pregiudizio per il ricorrente (nella specie: rettificazione della pena detentiva da "reclusione" ad "arresto"), a nulla rilevando che la correzione sia stata disposta da un giudice sprovvisto di competenza. (Nella specie, la Corte non ha ritenuto di applicare la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, stante il rilievo giuridicamente esatto posto a base del ricorso).