(massima n. 1)
Qualora, nel vigore della L. 24 luglio 2008 n. 125, di conversione, con modificazioni, del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), la quale ha modificato l'art. 62-bis c.p. nel senso che non possono essere concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche per il solo fatto che egli non abbia in precedenza riportato condanne penali, il riconoscimento di tali circostanze venga motivato con lo stato di incensuratezza dell'imputato, la relativa disposizione di sentenza č annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, che ridetermina la pena, escludendo la diminuzione cui abbia dato luogo la concessione di quelle attenuanti.