(massima n. 1)
Non integra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., la mera cessazione della condotta criminosa che non si risolva né in una volontaria riparazione del danno né nell'eliminazione delle conseguenze del reato. (Fattispecie nella quale è stato escluso il riconoscimento di tale circostanza al complice che, mediante segnalazione telefonica anonima diretta alla P.G., aveva fatto cessare la condotta di sfruttamento in concorso dell'altrui prostituzione).