(massima n. 1)
La rilevanza a fini penali dell'affinitą in grado omologo a quello parentale č testualmente circoscritta dalla legge, oltre che al coniuge, ai soli ascendenti o discendenti e fratelli o sorelle, e non si estende agli zii e nipoti, sicchč, non rileva, ai fini della scriminante di cui all'art. 384, comma primo c.p., il rapporto di affinitą che lega un coniuge al nipote dell'altro coniuge. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale).