(massima n. 1)
È ammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato nei confronti della sentenza di condanna emessa in appello, proposto per l'unico motivo della violazione di legge consistente nell'omessa immediata dichiarazione della causa estintiva della prescrizione maturatasi prima della pronuncia dell'impugnata sentenza, seppure nel grado di appello la questione non sia stata dedotta dalla difesa. (La Corte ha poi statuito che la sentenza deve essere annullata senza rinvio con contestuale dichiarazione di estinzione del reato).