(massima n. 1)
La specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantitą di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, č necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravitą del reato o alla capacitą a delinquere.