(massima n. 1)
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuitā non č applicabile al reato di corruzione, trattandosi di un reato bilaterale che non permette di identificare un soggetto danneggiato e un soggetto danneggiante. (Fattispecie in tema di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio).