(massima n. 1)
In tema di prescrizione del reato, ai fini del meccanismo di calcolo delle circostanze attenuanti speciali, deve ritenersi che, a seguito della disciplina transitoria prevista dall'art. 10, comma terzo, L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui esclude per i processi gią pendenti l'applicabilitą dei termini che risultino pił brevi per effetto delle nuove disposizioni, continui ad applicarsi ai medesimi anche la previgente disposizione di cui all'art. 157, comma secondo, c.p., con la conseguenza che alla diminuzione minima corrisponde il massimo della pena edittale autonomamente stabilita per questo tipo di attenuanti rispetto alla pena ordinaria del reato. (Fattispecie relativa all'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990).