(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 600 ter, comma terzo, c.p., la condotta di divulgazione di materiale pedopornografico che avvenga in via automatica mediante l'utilizzo di appositi programmi di scaricamento da "internet", che ne consentano al tempo stesso la condivisione con altri utenti (ad esempio il programma cosiddetto "eMule"), presuppone comunque che i "files" di cui si compone detto materiale siano interamente scaricati e visionabili nonché lasciati nella cartella dei "files" destinati alla condivisione.