(massima n. 1)
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 c.p. qualora il furto del motociclo esposto alla pubblica fede sia commesso in un luogo avente un sistema di videosorveglianza, il quale, ancorché consenta la conoscenza postuma delle immagini registrata dalla telecamera, non costituisce di per sé una difesa idonea a impedire la consumazione dell'illecito attraverso un immediato intervento ostativo.