(massima n. 1)
Ai fini della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietą altrui sul quale fa affidamento chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto sussistere l'aggravante nella sottrazione di un paio di scarpe in un negozio privo di servizio di sorveglianza e di un «percorso obbligatorio di uscita» e nel quale gli esercenti erano addetti prevalentemente al ricevimento dei clienti).