(massima n. 1)
In tema di corruzione, ove l'accordo corruttivo abbia ad oggetto l'alienazione di un bene ad un ente pubblico, il profitto del reato non č costituito dall'intero corrispettivo, ossia dalla somma di denaro equivalente al controvalore del bene, ma dalla sola plusvalenza che il privato venditore ha realizzato, pattuendo illecitamente un corrispettivo superiore rispetto al normale valore di mercato. (Fattispecie relativa all'alienazione di un complesso immobiliare ad un Comune, a seguito di un accordo corruttivo intervenuto tra i pubblici funzionari e i titolari della societā venditrice, in cui la S.C. ha precisato che la plusvalenza oggetto del sequestro a fini di confisca deve individuarsi non solo nella somma promessa e corrisposta agli amministratori, ma anche nella somma costituita dalla differenza tra il prezzo versato dal Comune per la compravendita del bene e la somma pagata dall'impresa per il suo acquisto, maggiorata delle spese di ristrutturazione).