(massima n. 1)
In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimitą i vizi di motivazione della sentenza, poichč il conseguente annullamento con rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129, comma primo, c.p.p..