(massima n. 1)
Nell'emettere l'ordine di esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva, il P.M. deve tener conto nella determinazione della pena ancora da espiare, ai fini dell'art. 656 c.p.p., comma quinto, del beneficio dell'indulto, anche se non ancora concretamente concesso dal giudice dell'esecuzione.