(massima n. 1)
In tema d'impugnazioni di misure coercitive, č inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento interlocutorio del Tribunale del riesame che, nel fissare l'udienza camerale ex art. 309, comma ottavo, c.p.p., si pronunci incidentalmente sulla richiesta d'inefficacia della misura, né lo stesso č qualificabile come atto abnorme in quanto detta pronuncia rientra tra i poteri ordinatori del giudice.