(massima n. 1)
In tema di furto, l'aggravante della esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (art. 625, comma primo, n. 7 c.p.) è integrata nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di radiatori da riscaldamento, in quanto la "ratio" dell'aggravamento della pena è l'esposizione della cosa alla pubblica fede, condizione che può sussistere anche se essa si trovi in un luogo privato cui, per mancanza di sorveglianza o di recinzione, si possa liberamente accedere.