(massima n. 1)
Il reato di corruzione propria č integrato con l'accettazione da parte del pubblico ufficiale della promessa di una somma di denaro in cambio del provvedimento favorevole oggetto dell'istanza del privato, rimanendo ininfluente ai fini della valutazione della sussistenza dell'atto contrario ai doveri d'ufficio le circostanze inerenti alla successiva realizzazione dei requisiti necessari per la sua adozione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso secondo cui il reato si sarebbe dovuto derubricare in quello di corruzione impropria ).