(massima n. 1)
La nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c) - conseguente alla pronuncia dell'ordinanza con cui il giudice revochi, senza sentire la difesa, l'ammissione di testi indicati da quest'ultima e tempestivamente eccepita - può essere, in presenza di una già dichiarata prescrizione del reato, dedotta e rilevata anche in sede di legittimità, qualora la sentenza di merito contenga la pronuncia di statuizioni in favore della parte civile.