(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso deve essere provato che la condotta atipica dell'estraneo abbia efficacemente condizionato, sia pure istantaneamente, quella tipica dei membri, necessaria per tenere in vita l'associazione in attuazione del programma. (Fattispecie relativa all'accordo intercorso tra l'associazione mafiosa ed esponenti di imprese locali e nazionali per l'assegnazione "a tavolino" di appalti pubblici di elevato importo).