(massima n. 1)
Ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria, nelle ipotesi nelle quali la dazione di denaro o di altra utilitā in favore del pubblico ufficiale risulti contabilizzata e documentata, č necessaria la prova del pactum sceleris intervenuto tra soggetto corruttore e pubblico ufficiale corrotto, nel senso che deve essere dimostrato che il compimento dell'atto, contrario ai doveri di ufficio, č stato la causa della prestazione dell'utilitā e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo quindi sufficiente a tali fini la mera circostanza della intervenuta dazione di utilitā. (Fattispecie di avvenuto versamento ad un medico ospedaliero da parte di una casa farmaceutica di un rimborso spese per la partecipazione ad un congresso tenutosi all'estero ed organizzato dalla stessa azienda allo scopo di promuovere un medicinale in precedenza introdotto nel prontuario terapeutico ospedaliero ).