(massima n. 1)
In tema di associazione di tipo mafioso, non costituiscono espressione di «metodo mafioso » quei comportamenti genericamente riconducibili solo ad autorevolezza dei membri del sodalizio nella comunitą locale, quando, in mancanza di ulteriori elementi di fatto, gli stessi non siano inquadrabili in un clima di sopraffazione a carico del corpo elettorale, ma possono avere spiegazioni alternative, anche se riconducibili a condotte illecite perché idonee al turbamento della libera espressione del voto. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che, in difetto di ulteriori elementi, fossero espressione di metodo mafioso i summit risultati decisivi per la formazione delle liste e per le candidature dei vertici dell'amministrazione comunale, il ritiro delle schede e la loro riconsegna al momento del voto agli elettori, la consegna del cosiddetto «stampino » dato agli elettori analfabeti ovvero il presidiamento dei seggi e le promesse di impieghi o favori fatti agli elettori ).