(massima n. 1)
Una volta che nel giudizio di cognizione non sia stata formalmente contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, il giudice dell'esecuzione non può ritenerne la ricorrenza, al fine di escludere l'applicabilità dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241, precluso in presenza di detta aggravante, interpretando la sentenza di condanna per più reati in continuazione nel senso che quelli non oggettivamente esclusi dal beneficio siano stati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, per il solo fatto di essere in continuazione con l'associazione di tipo mafioso.