(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 270 bis c.p. (associazione con finalitą di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico ), il carattere rudimentale dell'organizzazione non impedisce di ritenerla esistente e adeguata allo scopo prefissato ed agli obiettivi via via raggiunti attraverso una progressione del proposito eversivo mediante la realizzazione di una serie di atti di violenza diretti contro enti ed istituzioni, idonei a condizionare il funzionamento delle istituzioni stesse, sia centrali che periferiche ; ne consegue che l'organizzazione rudimentale non significa assenza di organizzazione laddove, al contrario, l'esecuzione delle numerose azioni poste in essere dal gruppo nell'arco di breve tempo dimostri l'organizzazione e la capacitą della stessa di operare funzionalmente ai fini prefissati nonché la stabilitą organizzativa della struttura della associazione eversiva.