(massima n. 1)
Non č proponibile, per la prima volta, in sede di legittimitą, la richiesta di applicazione dell'indulto, presupponendo l'art. 174 c.p. («nel concorso di pił reati, l'indulto si applica una sola volta dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati») che l'applicazione dello stesso, in tal caso, vada fatta in sede esecutiva.