(massima n. 1)
La norma transitoria di cui all'art. 10, comma terzo, della L. n. 251 del 2005, anche come integrata con la sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006, esclude la retroattivitą della sopravvenuta pił favorevole disciplina della prescrizione in tutti i giudizi di impugnazione, incluso quello di rinvio, che non consiste nella semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sé stante, condizionata dalla pronuncia della Corte di cassazione.