(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) la condotta del pubblico amministratore che, investito di potere decisionale apporti, sulla base di intese corruttive, modifiche ad un assetto normativo, così da modellare le determinazioni amministrative che ne derivano in modo utile alle esigenze di determinate imprese, considerato che anche nell'ambito delle scelte discrezionali del pubblico ufficiale sussiste la contrarietà ai doveri d'ufficio quando egli ponga in essere atti formalmente regolari ma prescindendo volutamente — in presenza di un accordo corruttivo — dall'osservanza dei suoi doveri, quantomeno quelli di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ravvisato gli estremi del reato de quo nella emissione di un decreto dell'assessore ai lavori pubblici della Regione Sicilia, costituente la base normativa per la successiva attribuzione di lavori pubblici ad un consorzio, in regime di convenzione, precluso dalla normativa preesistente, anziché con bando di gara).