(massima n. 1)
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p. « sub specie» di esposizione della cosa per necessitą o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di effetti personali sottratti ai bagnanti sulla spiaggia, in quanto rientra nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto lasciare incustoditi tali oggetti da coloro che abbandonino temporaneamente la spiaggia per andare a fare il bagno.