(massima n. 1)
In tema di omicidio volontario, per la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione sono necessari due elementi: uno, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile; l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, intervallo la cui consistenza minima non può essere in astratto rigidamente quantificata, ma deve risultare in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, riconosciuta dal giudice di merito, in riferimento ad un duplice tentato omicidio, posto in essere da partecipi di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, per il movente dei delitti, l'anticipata manifestazione del proposito criminoso, la ricerca dell'occasione favorevole, l'accurata preparazione dell'agguato).