(massima n. 1)
In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, sussiste la responsabilità del cosiddetto capo mandamento della provincia, a titolo di concorso nel reato-fine « eccellente» (nella specie strage e delitti connessi) qualora quest'ultimo — ancorché non sussista la prova che abbia partecipato alle riunioni della c.d. commissione in cui si sia deliberato il delitto — sia, tuttavia, in virtù della qualità di capo mandamento, membro di detta « commissione» e legato ai soggetti che all'epoca ne detenevano il controllo e tale delitto sia eseguito nel territorio appartenente al mandamento di cui egli abbia, quale capo, il controllo, considerato che un'eventuale inconsapevolezza al riguardo non solo avrebbe potuto seriamente ostacolarne l'attuazione ma anche comportare seri pericoli per i membri inavveduti; consapevolezza, d'altro canto, nella specie, dimostrata anche da ulteriori precise emergenze storiche in relazione al tempo ed al luogo del delitto (presenza nel territorio immediatamente prima, avvertimento al capo del mandamento vicino e conoscenza del luogo del delitto immediatamente dopo annotato su una cartina stradale).