(massima n. 1)
Commette il delitto di divulgazione via internet di materiale pedo-pornografico previsto dal comma terzo dell'art. 600 ter c.p. e non quello di mera cessione dello stesso, prevista al comma quarto del medesimo articolo, non solo chi utilizzi programmi di file-sharing peer to peer ma anche chi impieghi una chat line spazio virtuale strutturato in canali, nella quale un solo nickname necessario ad accedere alla cartella-immagini o video, venga utilizzato da più persone alle quali siano state rese note l'username e la password le quali possono in tal modo ricevere e trasmettere materiale pedo-pornografico; tale sistema rende possibile trasferire il materiale pedo-pornografico a molteplici destinatari e non si differenzia perciò dalla divulgazione vera e propria, sempre che risulti provata in capo all'agente la volontà alla divulgazione, come nel caso in cui la trasmissione sia stata reiteratamente rivolta a più persone.