(massima n. 1)
Rientra nella fattispecie di cui all'art. 626, comma primo, n. 3, c.p. (furto punibile a querela dell'offeso, previsto dall'art. 626, comma primo, n. 3 c.p.) — che consiste nel fatto di spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto — anche l'ipotesi in cui, sussistendo segnali concreti della non volontà dell'avente diritto di procedere al raccolto, l'apprensione abusiva cada esclusivamente su prodotti vegetali (nella specie olive) da ritenere, comunque, destinati a sfuggire ad una eventuale iniziativa in tal senso, per essere caduti a terra e per richiedere a causa della loro specifica natura la lavorazione a brevissimo termine.