(massima n. 1)
Tra la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 306 c.p. e quella di cui all'art. 270 bis c.p. esiste un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere, essendo la prima caratterizzata dalla finalitą di commettere uno dei delitti contro la personalitą internazionale o interna dello Stato, tra i quali rientra quello di cui alla seconda disposizione citata, indipendentemente dal suo raggiungimento; ne consegue che qualora la finalitą di commettere il delitto di cui all'art. 270 bis c.p. sia raggiunta, esso concorre con quello di cui all'art. 306 c.p..